La tutela del minore disabile

IL GARANTE DI CASTELBUONO PER I BAMBINI DISABILI – INSIEME PER CREARE UNA CITTA’ A DIMENSIONE DI BIMBO – CASTELBUONO CITTA’ AMICA DELL’INFANZIA
 

Riferimento costante della Mia azione è la Convenzione ONU  sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rigths of the Child), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.
 

Costruita armonizzando differenti esperienze culturali e giuridiche, la Convenzione enuncia per la prima volta, in forma coerente, i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e a tutte le bambine del mondo.
 

Non solo. Mi riferirò costantemente alla normativa nazionale all’uopo vigente per veder applicati i diritti del minore disabile.
 

Ma il mio obiettivo è ben più ambizioso. Dobbiamo raggiungere uno standard di benessere comunitario al fine di poter essere annoverati tra i Comuni che vantano l’appellativo di città a dimensione di bambino. Castelbuono città amica dell’infanzia.
 

Nei prossimi cinque anni mi prefiggerò degli obiettivi. Tra questi la realizzazione del primo Pronto soccorso pediatrico H 24 con sede in Castelbuono.
 

Andando invece agli aspetti pratici a tal fine devi sapere che l’articolo che definisce l’invalidità civile per i minori è il n°2 della legge n° 118/1971; secondo la norma si considerano mutilati o invalidi civili i minori di anni 18 che sono:

  • affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenia di carattere organico o dismetabolico (un ritardo mentale acquisito durante l’infanzia);

  • abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Per i minori, l’invalidità civile va riconosciuta nelle difficoltà in attività come fare i compiti e in tutte le altre caratteristiche della loro età. A partire dai 15 anni, anche per i minori, l’invalidità si indica con le percentuali come si fa con gli adulti, per fare in modo che possano essere iscritti nelle liste speciali di collocamento.

 

Per quanto riguarda i benefici che possono trarre, i minori disabili, prima del compimento dei 18 anni, possono ottenere l’indennità di accompagnamento o l’indennità mensile di frequenza. Per indennità di accompagnamento s’intende un aiuto economico per gli invalidi civili al100% che non possono muoversi senza l’aiuto di una persona. Per i minori, in passato le ASL non erano propense a riconoscere l’indennità di accompagnamento ai bambini molto piccoli perché pensavano che avrebbero avuto il sostegno dai genitori. Convinzione ribaltata dalla sentenza della Corte di Cassazione n°1377 del 2003. Questa sentenza stabilisce che i disabili minori possono aver bisogno di assistenza diversa a seconda della disabilità che presentano. Secondo l’articolo 1,2 della legge 508 del 1998, l’indennità di accompagnamento viene data ai ciechi assoluti e chi abbia difficoltà a deambulare a causa delle proprie condizioni fisiche e psichiche. L’indennità di accompagnamentoammonta a 515 euro, viene erogata in 12 mesi ed è indipendente dal reddito. Indipendente dall’età può essere erogata anche superati i 18 anni, sarà sospesa se il minore è ricoverato in una struttura a carico dello Stato.
 

L’indennità di frequenza, invece, è data ai minori che frequentano la scuola o centri ambulatori in modo continuo: si tratta di una prestazione in favore dell’inserimento sociale e scolastico dello studente. È riconosciuta quando il minore riscontra difficoltà “persistenti” a svolgere le attività tipiche dei suoi coetanei, ed è strettamente collegata alla frequentazione di asili o di centri riabilitativi. L’indennità di frequenza ammonta, nel 2017, a 279,47 euro mensili con un limite di reddito annuale di 4800,48 euro. Dato il suo forte collegamento agli studi, sarà erogata durante i mesi scolastici, ma può anche essere richiesta nei mesi estivi. Ha un massimo annuale di 3.565, 64 euro.
 

Per richiedere l’invalidità civile i genitori devono seguire l’iter:

  • presentazione di una domanda su apposito modulo disponibile negli uffici delle Aziende per i Servizi Sanitari;

  • inoltrata all’INPS per via telematica via l’app InvCiv2010;

  • Certificato telematico compilate da un medico abilitato; la ricevuta del certificato telematico, che il medico consegna al cittadino riporterà il numero del certificato da riportare nella domanda,

  • Presentazione della domanda online tramite la procedura disponibile sul sito dell’Inps entro 90 giorni dal rilascio del certificato;

  • se si vuole richiedere l’indennità di presenza si deve specificare “Minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”;

  • se si vuole richiedere l’indennità di accompagnamento, bisogna riportare la specifica: “Minore impossibilitato a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” o “Minore che necessita di assistenza continua perché non in grado a compiere gli atti quotidiani della vita”;

  • la domanda va firmata dai genitori o da chi ha la patria potestà del bambino;

  • a tre mesi dalla presentazione avviene la visita medica.


La domanda potrà essere presentata anche dagli enti di Patronato e dalle Associazioni di categoria dei disabili.

Per quanto riguarda la visita medica per accertare l’invalidità nel minore, il preavviso viene inviato con 20 giorni di anticipo. Si possono scegliere delle date diverse da quelle proposte, optando per una delle tre date elencate dal sistema. C’è un mese dalla presentazione per effettuare la visita ordinaria e 15 giorni dalla presentazione in caso si soffra di una patologia oncologica. L’invito sarà visibile, una volta definita la convocazione, e arriverà per posta con raccomandata A/R.
 

Se ha problemi nella redazione della su indicata domanda non esitare a contattarmi.

Il TUO Garante

Avv. A.M. Fasano

 

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